FORUM: San Donato |
14/04/2013 22:11:22 - SUCCEDE A SAN DONATO - quesito tecnico rispondo anche a Giorgio e preciso - (Serenella Natella) |
>Insomma l'assegnazione (a trattativa privata) è stata fatta da Dompè il 19 aprile, pochi giorni >prima delle elezioni (che Dompé sapeva che avrebbe perso) e pochi giorni prima >dell'insediamento della nuova giunta. Dunque non c'erano i 35 giorni richiesti per >l'assegnazione definitiva. >Anzi l'assegnazione non si poteva fare, perchè mancavano i 5 concorrenti che la legge >richiede. >Dompè sapeva che non sarebbe toccato a lui fare l'assegnazione finale ma ha deciso lo stesso, anche forzando la legge. Giorgio, ritengo sia corretto fare delle precisazioni, e mi permetto di farlo anche se dovrò entrare in tecnicismi. 1)Nessun Sindaco - Assessore - Consigliere, è coinvolto direttamente nelle aggiudicazioni di appalti, ma l’aggiudicazione viene determinata da una commissione di gara a fronte dei punteggi acquisiti dai partecipanti. 2) Per quanto sono a conoscenza, sono stati invitati 5 concorrenti ma solo uno ha presentato offerta (non avendo ancora avuto tempo di visionare gli atti non ho però la visibilità di chi fossero gli altri 4 concorrenti, titolati a partecipare in base ai requisiti richiesti dal bando ** sotto riporto i requisiti). 3) I 35 giorni della firma del contratto, sono successivi alla delibera di aggiudicazione finale, quella che tu indichi come assegnazione definitiva, sono 2 passaggi diversi, ed è buona norma rispettare i 35 giorni prima della stipula del contratto, anche per le concessioni, come era il bando in questione, in virtù di una sentenza del Tar del 2011 http://www.legislazioneappaltipubblici.it/pub/news_read.php?read=492 .; è anche vero che, se si è presentato 1 solo concorrente, e quindi in pratica non ci sono altri concorrenti che potrebbero impugnare gli atti, il periodo di 35 giorni può essere non considerato. Ci sono stati casi in cui il ricorso è stato presentato, da operatori che non avevano partecipato alla trattativa (comunque invitati) e hanno impugnato lo stesso gli atti, adducendo quali motivazioni il fatto che essendo il bando della trattativa negoziata, identico a quello del bando pubblico andato deserto, riteneva il fatto che se anche alla trattativa aveva presentato offerta 1 solo operatore era evidente che l’appalto avesse delle caratteristiche unite agli importi, che rendevano di fatto l’appalto non remunerativo per gli operatori. Alcuni TAR hanno dato ragione agli operatori che hanno presentato ricorso, altri TAR hanno respinto il ricorso. <<** SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a partecipare al presente bando gli Enti/Associazioni senza scopo di lucro, sia determinati ai sensi degli artt. 36 e segg cod. civ., sia in possesso di personalità giuridica, nonché le società cooperative, cooperative sociali, consorzi di cooperative, associazioni di promozione sociale, ed i soggetti che rispondono alle caratteristiche previste dalla legge 11.8.91 n. 266 (legge quadro per il volontariato). REQUISITI PER L'AMMISSIONE I soggetti interessati dovranno dimostrare almeno un anno di operatività nel territorio comunale o di altri comuni limitrofi o dell'area sud est Milano con un'attività rientrante In una delle seguenti tipologie: attività di assistenza sociale e socio sanitaria, attività di educazione e formazione, attività culturali e scientifiche, attività nel campo dello sport e del tempo libero, attività di tutela dell'ambiente, e attività diverse (agricole, industriali, commerciali e servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.>> Serenella |
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