|
FORUM DI
DISCUSSIONE
FORUM: San Donato
|
<<precedente
| <prec. in argomento |
invia |
stampa |
succ. in
argomento> | successivo >> |
Silenzio Pre-Elettorale (mes #94219)
di Enrico Coviello
il 05/05/2012 15:23:41
|
messaggio letto 800
volte
(1 risposta)
|
in risposta a Fabrizio Cremonesi
(mes. #94204)
|
Ecco la normativa dal sito del Ministero degli interni (interno.it)
Non si parla di internet, nè recsando può essere considerata è una testata radiotelevisiva (con relativa registrazione in Tribunale e Direttore responsabile iscritto all' albo giornalisti).
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0749_Pubblicazione_I_XVI_1_504.pdf
Legge 25 marzo 1993, n. 81 e s.m.i. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale ART. 29 Propaganda elettorale Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive15 Legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ modifiche Norme per la disciplina della propaganda elettorale ART. 9 1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. 2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali. 3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all’articolo 1 della presente legge.
Inoltre a Pag 355 Norme sulla par condicio sui media (non parla di internet)
Dopodichè forse la prossima volta è meglio definire le regole prima , buon voto a tutti
Ciao Enrico Coviello
|
<<precedente
| <prec. in argomento |
invia |
stampa |
succ. in
argomento> | successivo >> |
Segui la discussione:
|
|
RecSando
non è responsabile del contenuto dei messaggi presenti nei forum e del
loro uso,senza autorizzazione, fuori e dentro questo sito. Ogni
inserzionista si assume la totale responsabilità dei messaggi inseriti.
Se noti un messaggio non adatto segnalalo all'amministratore
|
|