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non è possibile ottenere la cancellazione dell’atto di battesimo ...  (mes #103851)
di Mario Rescigno il 25/03/2013 22:44:08

messaggio letto 684 volte
(1 risposta)

in risposta a Mario Rescigno (mes. #103850)

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/PagineDiocesi/AllegatiTools/222/sbattezzo.htm
________________________________________

Cancelleria Vescovile

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DEL BATTESIMO O DI ANNOTAZIONE DELLA VOLONTÀ
DI NON FAR PIÙ PARTE DELLA CHIESA CATTOLICA

Pervengono ai parroci, generalmente a mezzo lettera, richieste di fedeli che chiedono di essere cancellati dal registro dei battezzati o di non essere più considerati aderenti alla Chiesa cattolica.

La Conferenza Episcopale Italiana, aggiornando precedenti disposizioni, ha recentemente dato indicazioni ai Vescovi sulla procedura da seguire in tali casi.

Premesso che non è possibile ottenere la cancellazione dell’atto di battesimo, dal momento che attesta un fatto (il battesimo) realmente accaduto, è invece obbligatorio, sia dal punto di vista della normativa canonica che di quella civile, procedere all’annotazione, a margine dell’atto di battesimo, della volontà dell’interessato di non far più parte della Chiesa cattolica. Deve inoltre essere data notizia al richiedente dell’avvenuta annotazione. Tale annotazione poi impone il dovere di non contattare più la persona per comunicazioni di carattere ecclesiale.

La richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati (o di non essere più considerati aderenti alla Chiesa cattolica) può configurare un atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, con rilevanti conseguenze quali: esclusione dall’incarico di padrino per il battesimo e la confermazione (can. 874 § 1, 893 § 1); necessità della licenza dell’Ordinario del luogo per l’ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071, 5°; 1124); privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1,1°); esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 §1,2°; 915); scomunica latae sententiae (can. 1364 § 1). Per questo motivo è necessario seguire una procedura ben precisa, informando il fedele delle conseguenze a cui va incontro.

I parroci pertanto sono pregati di attenersi alle seguenti indicazioni:

1. Una volta ricevuta la richiesta (di solito inviata tramite lettera), il Parroco la trasmetterà alla Cancelleria della Curia vescovile, unitamente alla fotocopia della carta d’identità e al certificato di battesimo. Qualora il battesimo non risulti registrato nella Parrocchia, si trasmetta ugualmente la richiesta alla Cancelleria, che provvederà a chiedere all’interessato di fornire indicazioni per rintracciare la Parrocchia di battesimo.

2. Se la richiesta viene fatta a voce, ci si accerterà dell’identità del richiedente e lo si pregherà di mettere per iscritto la propria richiesta, che poi, insieme al certificato di battesimo, verrà trasmessa alla Cancelleria come nel caso precedente.

3. Il Cancelliere vescovile darà riscontro al richiedente, invitandolo ad un colloquio per spiegare le conseguenze canoniche della separazione dalla Chiesa cattolica.

4. Una volta che il colloquio abbia dato esito negativo, o nel caso la persona abbia declinato l’invito o sia trascorso inutilmente il termine fissato, l’Ordinario diocesano comunicherà al Parroco l’annotazione della richiesta a margine dell’atto di battesimo.

5. Il Parroco procederà all’annotazione secondo la formula indicata dall’Ordinario e darà riscontro dell’avvenuta annotazione alla Cancelleria vescovile, che provvederà a informare il richiedente.

6. E’ importante tener presente che la richiesta di non far più parte della Chiesa cattolica è un atto protetto dal segreto d’ufficio e pertanto il Parroco non dovrà farne menzione con altre persone (tantomeno con i familiari del richiedente!). Al segreto d’ufficio sono tenuti anche eventuali collaboratori del Parroco.

7. Con l’occasione si ricorda che questa annotazione, come pure eventuali variazioni dell’atto di battesimo (cambio di cognome, rettifica dei dati di nascita, ecc.) devono essere autorizzate dall’Ordinario diocesano con apposito decreto.
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