Ho il piacere di allegare il testo della lettera che è in distribuzione in via Europa e zone limitrofe, destinata ai proprietari dei box di Piazza dalla Chiesa. Per chi volesse un originale di migliore qualità, la può traovare anche su www.facebook.com/Laltrasandonato.
Egregio Concittadino,
Se Lei ha acquistato un box interrato in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, Le consigliamo di leggere questo messaggio!
La Convenzione tra l’Impresa Edile Tecno80 ed il Comune di San Donato Milanese prevede, ai punti 1.2.2 e 5.4 che le spese per il mantenimento della piazza siano a carico di Tecno80 per un periodo di 8 anni dalla data di approvazione del collaudo (15 febbraio 2010). Dopo tale data, la proprietà della superficie della piazza, e l’onere del suo mantenimento, saranno a carico del Comune di San Donato Milanese. Inoltre Tecno80, sempre secondo la Convenzione, al punto 5.2, deve provvedere a proprie spese a stipulare una assicurazione sul fabbricato per “tutti i rischi, ivi compresi quelli da incendio, scoppio e rovina integrale dell’immobile”.
Abbiamo il sospetto, invece, che queste spese le stiano pagando i proprietari dei box, come potrà facilmente controllare da un bilancio condominiale in Suo possesso.
In sostanza, Lei ha già pagato per spese che non le competevano e, se non si interverrà, pagherà ancora i prossimi anni.
Questa situazione è figlia della precedente Amministrazione di Sinistra, la stessa che oggi appoggia Checchi Sindaco, che pur stipulando questa Convenzione, non ha provveduto ad avvertire gli acquirenti dei box che le spese per la manutenzione della piazza non erano a carico dei proprietari, ed è anche figlia dell’Amministrazione Dompé che ha sempre dimostrato un totale disinteresse per la questione box nella piazza (pur avendo promesso, in sede di campagna elettorale, che sarebbe intervenuta per fermarne la costruzione), sia per quanto riguarda il richiamo a Tecno80 per le responsabilità relative ai danni ai palazzi circostanti il cantiere, sia nei confronti dei proprietari, tacendo questa importante informazione sulla ripartizione delle spese.
Ben più grave è la questione della responsabilità civile in caso di incidenti avvenuti sulla piazza: poiché la manutenzione della piazza è a carico di Tecno80, la responsabilità in caso di incidenti per inadempienza non può ricadere sui Condomini, sempre che il Condominio richiami Tecno80 agli impegni sottoscritti. Pensiamo ad esempio alla forte nevicata dello scorso inverno. Sulla piazza sono rimaste lastre di ghiaccio molto pericolose per i passanti: il Comune, non essendo proprietario della piazza, non è intervenuto ma non è intervenuta neanche Tecno80. Nel malaugurato caso di una caduta con conseguenze gravi per un passante, il Condominio avrebbe potuto essere coinvolto nella richiesta di risarcimento.
Ora, come Lei voglia utilizzare l’informazione che Le stiamo offrendo, è una Sua decisione.
Ciò che vogliamo dirle è che, come è sempre stato, il Comitato Salviamo la Piazza, e la Lista Civica L’Altra San Donato, a differenza delle amministrazioni “partitiche” che hanno malgestito San Donato negli ultimi anni, dimostrano ancora una volta di essere gli unici veramente dalla parte dei Cittadini.
La Lista Civica L’Altra San Donato si impegna fin da ora, nel caso sia chiamata ad Amministrare San Donato, a collaborare attivamente con il Condominio Box Piazza Dalla Chiesa per richiamare l’Impresa Tecno80 agli impegni sottoscritti.
La ringraziamo quindi se vorrà concederci la Sua fiducia, che riteniamo di aver dimostrato di meritare, e se vorrà sostenere il nostro Candidato Sindaco Francesco Forenza, che in qualità di Consigliere uscente ha sempre portato in Consiglio Comunale i problemi della Piazza.
Luigi Torre Fondatore del Comitato Salviamo la Piazza Candidato al Consiglio Comunale per la Lista Civica L’Altra San Donato
Sul retro di questa lettera troverà gli estratti dalla Convenzione da me citati.
Convenzione 20/04/2007 – Repertorio 135.690 – Raccolta n. 14.706
Innanzi a me, dott. Giancarlo Orrù, notaio….sono presenti: BIOLZI GIOVANNI …. In qualità di Dirigente dell’area Territorio, Ambiente e Attività Produttive del Comune di San Donato Milanese… VERGANTI ANGELO, …..in qualità di Amministratore Unico della società “TECNO 80 SOCIETA’ DI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”…. Il Comune di San Donato Milanese….ha aggiudicato la concessione in diritto di superficie dell’area sopra indicata alla società “TECNO 80 SOCIETA’ DI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.” (più oltre “TECNO 80” o “Superficiaria”) affinché la stessa abbia a realizzare: … - sullo spazio pubblico superficiale soprastante: le opere di sistemazione (pavimentazioni, piantumazioni, arredo urbano e relativi impianti.... La detta concessione viene effettuata affinché la Superficiaria stessa abbia – alle condizioni e nei termini di cui alla presente convenzione – a provvedere, a proprie esclusive cura e spese e con la diligenza del buon padre di famiglia, a quanto segue: 2.1.1. realizzare nel sottosuolo dell’area stessa…nonché a perfetta regola d’arte e manutenere, per il periodo di tempo di cui al successivo punto 2.2, n 162 boxes, le relative parti comuni…. 2.1.2. realizzare sul suolo dell’area stessa destinata all’uso pubblico…e a perfetta regola d’arte, tutte le opere di sistemazione e di arredo…e manutenere le stesse per il periodo di tempo di cui al successivo punto 2.2; 2.1.3. provvedere alla permanente e tempestiva manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell’intero fabbricato sotterraneo (strutture, ivi compresa quella di copertura, opere edilizie e impianti), ci cui al precedente punto 2.1.1, nonché delle opere di sistemazione dello spazio superficiale a uso pubblico (con i relativi impianti) di cui al precedente punto 2.1.2, cosicché gli stessi, nel loro complesso, per la durata prevista, risultino in perfetto stato di manutenzione e di utilizzabilità. 2.2 Il suddetto diritto di superficie ha durata sino al novantesimo anno successivo alla data di approvazione del collaudo, quanto alle opere indicate al precedente punto 2.1.1 e sino all’ottavo anno successivo alla data di approvazione del collaudo, quanto alle opere di sistemazione e di arredo dello spazio dell’area superficiale a uso pubblico indicate al precedente punto 2.1.2. Alle suddette date di scadenza, tutte le opere, con i relativi manufatti e impianti, passeranno nella proprietà e nel possesso del Comune, senza che nulla sia da esso dovuto alla Superficiaria, per nessun titolo o ragione. … 5. Obbligazioni della Superficiaria successive all’ultimazione delle opere La Superficiaria si obbliga altresì a provvedere, a proprie esclusive cura e spese, a quanto segue: … 5.2. Provvedere all’assicurazione, sino alle scadenze previste, delle opere di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.1.2 con idonea Compagnia, sia per tutti i rischi, ivi compresi quelli da incendio, scoppio e rovina integrale dell’immobile…sia per il risarcimento dei danni prodotti al Comune e/o a terzi, alle cose e alle persone. … 5.4. Predisporre e sottoporre al Comune per l’approvazione…il regolamento del condominio che si formerà tra i proprietari dei box sotterranei con suddivisione delle quote millesimali di tutte le parti comuni del fabbricato realizzato nel sottosuolo….le quote millesimali non sono utilizzate anche per la ripartizione tra i condomini delle spese di manutenzione delle opere di cui al precedente punto 2.1.2., visto che queste, sino alla scadenza del relativo diritto di superficie, gravano interamente sulle Superficiaria.
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