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Articolo 18 (mes #92365)
di Giorgio Soave
il 24/03/2012 08:46:40
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messaggio letto 488
volte
(3 risposte)
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Leggiamo cosa dice il disegno legge a proposito della nuova normativa per licenziamenti e indennizzi: Pagina 10, punto c di http://www.blitzquotidiano.it/wp/wp/wp-content/uploads/2012/03/riforma_mercato_lavoro_2303121.pdf
Scartiamo subito i licenziamenti per motivi disciplinari o discriminatori; nessun datore di lavoro sarà così ingenuo da usarli, ma si appiglierà ai motivi economici, che è abbastanza facile dimostrare: ---------------- c) Per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari criteri. Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela. Per questo tipo di licenziamenti è previsto, altresì, l’esperimento preventivo di una rapida procedura di conciliazione innanzi alle Direzioni territoriali del lavoro, non appesantita da particolari formalità, nell’ambito della quale il lavoratore potrà essere assistito anche da rappresentanti sindacali, e potrà essere favorita la conciliazione tra le parti. Deve essere infatti rilevato, in generale, che la predeterminazione dei possibili importi del risarcimento che può essere preteso del lavoratore licenziato illegittimamente è rivolta a rendere tale risarcimento indipendente dalla durata del processo, e ad incoraggiare la definizione consensuale delle liti, con un benefico effetto di riduzione del contenzioso (a prescindere dalle misure processuali illustrate infra, § 3.2). -------------------- E' il primo capoverso quello più interessante: Per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione
Cioè: se il giudice riconosce la validità dei motivi economici invocati (per esempio uno stato di crisi aziendale prolungata) il licenziamento è valido, con tanti saluti. Se invece non è valido (ma per esempio oggi la FIAT in crisi potrebbe cominciare impunemente a licenziare) l'azienda se la caverebbe con un'indennità di risarcimento fra 15 e 27 mensilità. Questa è l'unica differenza. Anche la Ferrari, che va a gonfie vele, potrebbe licenziare, pagando un'indennità. La norma non parla di reintegro, IN NESSUN CASO. Si può sempre licenziare, e se si è abbastanza bravi a dimostrare uno stato di crisi aziendale lo si può fare gratis. Marchionne per esempio potrebbe mandare a casa tutti i tesserati della FIOM (che già ora si rifiuta di far entrare a Pomigliano)
Nel mare di polemiche di questi giorni non avevo capito bene come stavano le cose, ma ora capisco le proteste di questi giorni, la retromarcia di CISL e UIL e l'allineamento a CGIL e FIOM. QUESTA LEGGE E' UNA VERA PORCATA.
In una situazione di difficoltà economiche generalizzata, permettere liberi licenziamenti è come buttare un fiammifero sulla paglia.
Io spero che la legge venga corretta. In caso contrario Bersani farebbe meglio a lasciar cadere il governo di Monti e andare a nuove elezioni, dove vincerebbe a mani basse contro una coalizione di destra allo sbando.
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