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Un chiarimento (mes #99572)
di Serenella Natella
il 16/10/2012 13:24:06
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messaggio letto 410
volte
(1 risposta)
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in risposta a Giorgio Soave
(mes. #99567)
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Giorgio,
di seguito quanto previsto per legge in merito alle nomine dei consiglieri comunali, che spero chiariscano ogni tuo dubbio per quanto riguarda la realtà di SDM :
Secondo l'art. 47 del d. lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, poiché secondo l'art. 64 del d. lgs. 267/2000 in questi comuni la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori;
Serenella |
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