Approvato dai soci
nell’assemblea straordinaria del 3 marzo 1993
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ
Art. 1
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È costituita un’associazione
denominata A.B.I.O. - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE,
quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell’attività
dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed
esclusivamente per fini di solidarietà.
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Art. 2
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L’associazione
ha sede in Milano.
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Art. 3
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La durata dell’associazione
è a tempo indeterminato.
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Art. 4
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L’associazione
è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha
esclusivamente finalità umanitarie. Essa è, infatti, costituita
da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in
impegno concreto il loro senso morale e civile. Nello svolgimento
della sua attività l’associazione si avvarrà, pertanto, in
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti.
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OGGETTO
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Art. 5
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L’associazione
ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di
tutte le iniziative atte alla tutela del bambino che necessiti di
ricovero ospedaliero. Gli interventi potranno essere effettuati
anche prima e dopo il ricovero.
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A titolo
puramente esplicativo e non tassativo l’associazione dovrà:
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- interessare e
coinvolgere con ogni più appropriato mezzo gli enti pubblici, le
USSL, i mezzi d’informazione e la società in genere ai problemi
ed alle necessità del bambino ospedalizzato;
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- organizzare nei
reparti pediatrici degli ospedali la presenza e l’opera
volontaria dei soci;
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- promuovere un
efficace collegamento dell’ospedale di degenza con altri
ospedali, con i medici curanti e con le USSL;
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- procurare i
mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative nei
reparti pediatrici;
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- agevolare l’acquisizione
di presidi tecnici sempre più moderni ed efficaci per la diagnosi
ed il trattamento delle malattie infantili;
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- organizzare una
banca dati al fine di informare gli utenti sugli enti ospedalieri
e sulle loro specializzazioni, così da indirizzare i bambini
verso quelli più qualificati per le singole forme morbose;
|
- agevolare sotto
tutti gli aspetti la cooperazione fra ente ospedaliero e genitori
del bambino ricoverato;
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- promuovere una
didattica medica e ospedaliera indirizzata ai bambini attraverso
la scuola dell’obbligo;
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fare in genere,
anche se sopra non specificato, tutto quanto sarà ritenuto
necessario per il raggiungimento dell’oggetto sociale.
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SOCI
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Art. 6
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L’associazione
si compone di un numero illimitato di soci, che possono essere
ordinari ed onorari.
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Possono essere
soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed
accettino le finalità e gli scopi dell’associazione ed i modi
di attuazione degli stessi. L’iscrizione all’associazione deve
essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione
decide il consiglio direttivo.
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Il consiglio
direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro
che abbiano particolari benemerenze verso l’associazione.
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Art. 7
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I soci sono
tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle
disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’associazione.
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Art. 8
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La qualità di
socio può venir meno per espulsione, per decadenza e per recesso
volontario. L’espulsione e la decadenza sono deliberate dal
consiglio direttivo. Nel primo caso, per atti compiuti dal socio
in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora
siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio
interessato.
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Nel secondo caso,
qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della
quota sociale annuale. Il recesso volontario si ha quando il socio
comunica per iscritto la rinuncia.
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I soci espulsi,
decaduti, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere
all’associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul
patrimonio dell’associazione stessa.
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FONDO COMUNE
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Art. 9
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Per il
conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di
funzionamento l’associazione ha un fondo comune, che sarà
alimentato e costituito da:
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- quote sociali
annue stabilite dal consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea
dei soci;
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- contributi
dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni
pubbliche e di organismi internazionali;
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- erogazioni
liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati,
ecc.);
|
- entrate
derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo
organizzate dall’associazione stessa o da terzi a favore dell’associazione;
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- donazioni e
lasciti testamentari;
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- rimborsi
derivanti da convenzioni.
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ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
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Art. 10
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Gli organi dell’associazione
sono:
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- l’assemblea
dei soci;
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- il consiglio
direttivo.
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Art. 11
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L’assemblea
regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e
le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al
presente statuto obbligano tutti i soci.
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L’assemblea è
il massimo organo deliberante.
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L’assemblea:
|
- esamina i
problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attività
dell’associazione nonché discute e delibera sulla relazione
annuale dell’attività sociale predisposta dal consiglio
direttivo;
|
- approva il
bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal consiglio
direttivo;
|
- nomina i membri
del consiglio direttivo;
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- ratifica l’entità
delle quote sociali annuali stabilite dal consiglio direttivo;
|
- approva il
regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
|
- delibera sulle
modifiche dello statuto sociale predisposte dal consiglio
direttivo;
|
- delibera sull’eventuale
scioglimento dell’associazione.
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Art. 12
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L’assemblea è
convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio
nazionale, almeno una volta all’anno entro il primo semestre.
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Inoltre, essa
deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal
presidente dell’associazione o da un terzo del consiglio
direttivo o da un terzo dei soci.
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La convocazione
è fatta dal presidente dell’associazione o da persona dallo
stesso a ciò delegata mediante:
|
- lettera
semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data
della riunione, oppure
|
- pubblicazione
dell’avviso di convocazione sul notiziario dell’associazione
spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data della
riunione, oppure
|
- affissione dell’avviso
di convocazione nella sede dell’associazione almeno quindici
giorni prima della data della riunione.
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L’avviso di
convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della
riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l’ordine
del giorno.
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L’assemblea
può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva
dello stesso giorno della prima convocazione.
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Art. 13
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Hanno diritto di
intervenire all’assemblea i soci ordinari e onorari; quelli
ordinari devono essere in regola col versamento della quota
sociale ed essere iscritti all’associazione almeno un mese prima
della data della riunione.
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Essi possono
farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non
sono ammesse più di dieci deleghe alla stessa persona.
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Spetta al
presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle
deleghe.
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Art. 14
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Ogni socio ha
diritto a un voto.
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In prima
convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a
maggioranza dei voti presenti e con la presenza fisica o per
delega di almeno dei metà dei soci.
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In seconda
convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a
maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero degli
intervenuti.
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Nel conteggio
della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
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Per le
modificazioni dello statuto occorre, sia in prima che in seconda
convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno due
terzi dei soci e le deliberazioni relative sono prese col voto
favorevole della maggioranza dei voti presenti.
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Per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del fondo comune
e del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda
convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
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Art. 15
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L’assemblea è
presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza,
da un membro del consiglio direttivo designato dai presenti.
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Le funzioni di
segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio
direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal presidente,
che potrà essere anche non socio.
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Le deliberazioni
prese dall’assemblea saranno fatte constare da processo verbale
firmato dal presidente e dal segretario.
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Art. 16
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Il consiglio
direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di
quindici membri eletti dall’assemblea, che ne determinerà di
volta in volta il numero.
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Il consiglio
direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle
iniziative necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale.
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Al consiglio
direttivo compete inoltre:
|
- di assumere
tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria
e straordinaria;
|
- di organizzare
il funzionamento dell’associazione;
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- di predisporre
il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate
previste dall’art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo
poi all’approvazione dell’assemblea corredato da una relazione
sull’attività svolta dall’associazione;
|
- di stabilire l’ammontare
delle quote sociali annuali dovute dai soci, da sottoporre poi
alla ratifica dell’assemblea;
|
- di assumere
personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente
necessari al funzionamento dell’associazione.
|
Il consiglio
direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento
di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di
determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli
atti o categorie di atti.
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Art. 17
|
Il consiglio
direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione,
il segretario del consiglio ed il tesoriere.
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Il consiglio
direttivo deve predisporre un apposito regolamento interno che,
conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli
aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
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Il regolamento
interno dovrà essere sottoposto all’approvazione dei soci, che
delibereranno con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.
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Art. 18
|
I membri del
consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
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Tutte le cariche
sociali sono a titolo gratuito.
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Se vengono a
mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a
sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima
elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
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In ogni caso i
nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto
della loro nomina.
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Se vengono a
mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente
deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
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Art. 19
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Il consiglio
direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne
dimostri l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta
scritta almeno due membri del consiglio stesso.
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Ogni membro del
consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno
tre giorni prima; in caso di urgenza, il consiglio direttivo
potrà essere convocato nelle ventiquattro ore anche
telefonicamente.
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L’avviso di
convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
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Art. 20
|
Per la validità
delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri in carica.
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La riunione è
presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua
assenza, da un membro del consiglio a ciò designato dagli altri
membri presenti.
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Le funzioni di
segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio stesso
o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la
riunione.
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Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede.
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Delle
deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
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Art. 21
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La rappresentanza
dell’associazione e la firma sociale spettano al presidente.
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Il presidente
cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il
corretto perseguimento dei fini dell’associazione.
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ESERCIZI
SOCIALI
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Art. 22
|
Gli esercizi
sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
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Alla chiusura
dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere
sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro il primo
semestre dell’anno successivo.
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SCIOGLIMENTO
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Art. 23
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In caso di
scioglimento dell’associazione nei modi previsti dall’art. 14
i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione
saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti
in identico o analogo settore.
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RICHIAMO DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE
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Art. 24
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Per i casi non
previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni
delle leggi vigenti.
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COSTITUZIONE
DI ASSOCIAZIONE (FEDERABIO)
|
Repubblica
Italiana
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L’anno
millenovecentonovantacinque, questo giorno 5 (cinque) del mese di
aprile.
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In Milano, nel
mio studio in Via Borgogna n. 5.
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Davanti a me
dott. GIULIANO SALVINI, Notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio Notarile di Milano, senza l’assistenza dei testimoni
per avervi i comparenti rinunciato, d’accordo fra loro e col mio
consenso, sono presenti i signori:
|
- PROF. ZAFFARONI
GIUSEPPE, nato a Milano il giorno 26 febbraio 1928, residente a
Milano, Via Previati n. 31, medico chirurgo, il quale interviene
al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio
direttivo della “A.B.I.O.: ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN
OSPEDALE”, con sede in Milano, Via Castelvetro n. 32, iscritta
nel registro del Volontariato della Regione Lombardia al Foglio n.
35 progressivo n. 140, in dipendenza dei decreti N. 12955/309 del
14 giugno 1988 e N. A. /1/50427 dell’11 gennaio 1994, (codice
fiscale 80176590158), munito degli occorrenti poteri in forza di
delibera del consiglio direttivo in data 23 novembre 1994 il cui
estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “A”;
|
- DOTT.
CEPPELLINI CATERINA, nata a Milano il giorno 27 marzo 1948,
residente a Monza (MI), Via Ponchielli n. 33, psicologa, la quale
interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del
consiglio direttivo della “A.B.I.O. - BRIANZA - ASSOCIAZIONE PER
IL BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Monza, Via Donizetti n.
106, iscritta nel Registro del Volontariato della Regione
Lombardia al n. 54/162 - 41/162, (codice fiscale 94511210158),
munita degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio
direttivo in data 27 febbraio 1995 il cui estratto autentico si
allega al presente atto sotto la lettera “B”;
|
- BIANCHI ELVIRA,
nata a Melegnano il giorno 2 maggio 1944, residente a Melegnano,
Via dei Platani n. 5, casalinga, la quale interviene al presente
atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo
della “ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE - A.B.I.O. MEDIA
VALLE DEL LAMBRO”, con sede in Vizzolo Predabissi, Via Pandina,
iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia al
n. 1017 (codice fiscale 92508250153), munita degli occorrenti
poteri in forza di delibera del consiglio direttivo in data 6
marzo 1995 il cui estratto autentico si allega al presente atto
sotto la lettera “C”;
|
- DOTT.SSA
MORETTA GRAZIELLA, nata a Milano il giorno 15 dicembre 1939,
residente a Como, Via Palestro n. 15, psicologa, la quale
interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del
consiglio direttivo della “ABIO - LARIO ASSOCIAZIONE PER IL
BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Como, Viale Varese n. 83,
(codice fiscale 95017050139, munita degli occorrenti poteri in
forza di delibera del consiglio direttivo in data 2 marzo 1995, il
cui estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera
“D”.
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Detti comparenti,
della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono
di fare col presente atto pubblico constare quanto segue.
|
1) Fra le
associazioni “A.B.I.O: - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE”,
con sede in Milano, “A.B.I.O.: - BRIANZA - ASSOCIAZIONE PER IL
BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Monza, “ASSOCIAZIONE PER IL
BAMBINO IN OSPEDALE - A.B.I.O. MEDIA VALLE DEL LAMBRO”, con sede
in Vizzolo Predabissi e “A.B.I.O. LARIO ASSOCIAZIONE PER IL
BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Como, tutte come sopra
rappresentate, è costituita con sede in Milano, Via Castelvetro
n. 32, una associazione denominata:
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“FEDERABIO -
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PER IL BAMBINO IN OSPEDALE A.B.I.O.”
|
2) L’associazione
è retta dallo statuto che, previa lettura fattane dai comparenti,
trovasi qui allegato sotto la lettera “E”, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto.
|
3) Il primo
esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1995.
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4) A comporre il
consiglio direttivo, per gli esercizi 1995/1996/1997 previa
determinazione in 12 del numero dei suoi componenti, vengono
nominati i signori:
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- PROF. ZAFFARONI
GIUSEPPE, nato a Milano il 26 febbraio 1928, residente a Milano,
Via Previati n. 31;
|
- VERANI
GUALTIERO, nato a Milano il 24 maggio 1924, residente a Milano,
Viale Lombardia n. 34;
|
- BRANDAZZI
GIULIANA, nata a Milano il 16 marzo 1939, residente a Milano, Via
Tesio n. 7;
|
- MONTANARO MARIA
GRAZIA, nata a Lainate il 5 giugno 1952, residente ad Anzano del
Parco, Via Fornacetta n. 20;
|
- DANIOTTI
REGINA, nata a San Polo di Piave il 3 gennaio 1946, residente a
Segrate Milano 2, Residenza Cerchi n. 522;
|
- MANZONI
ALESSANDRO, nato a Oggiono il 23 dicembre 1940, residente a Monza,
Via G. Galilei n. 46;
|
- BETTI ASSUNTA,
nata a Bergamo il 15 ottobre 1954, residente a Monza, in Via
Ponchielli n. 33;
|
- PIONZIO ALBERTA,
nata a Pola il 4 settembre 1937, residente a Vedano al Lambro, Via
Cesare Battisti n. 1;
|
- BIANCHI ELVIRA,
nata a Melegnano il 2 maggio 1944, residente a Melegnano, Via dei
Platani n. 5;
|
- DEFFERARA LUISA,
nata a Opera il 21 agosto 1943, residente a Melegnano, Via Otto
Giugno 1859 n. 32;
|
- FUMAGALLI
GIORGIO, nato a Como il 30 agosto 1963, residente a Moltrasio
(CO), Via Marconi n. 3;
|
- MORETTA
GRAZIELLA, nata a Milano il giorno 15 dicembre 1939, residente a
Como, via Palestro n. 15;
|
tutti i cittadini
italiani, designando alla presidenza del consiglio stesso il PROF.
ZAFFARONI GIUSEPPE.
|
5) Le spese e le
imposte del presente atto, sue annesse e conseguenti, sono a
carico dell’associazione qui costituita.
|
Di quest’atto
io notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me
lo sottoscrivono in segno di conferma, omessa la lettura degli
allegati per volontà degli stessi.
|
Dattiloscritto da
persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per
quattro intere facciate e parte della quinta fin qui.
|
F.to Giuseppe
Zaffaroni
|
F.to Caterina
Ceppellini
|
F.to Elvira
Bianchi
|
F.to Graziella
Moretta
|
F.to GIULIANO
SALVINI, notaio
|
ALLEGATO
“A” AL N. 104.397/14.399 DI REPERTORIO
|
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STATUTO
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DENOMINAZIONE -
SEDE - DURATA
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Art. 1
|
E’ costituita
la FEDERABIO - federazione delle associazioni per il bambino in
ospedale A.B.I.O. -. Analogamente a quanto previsto dagli statuti
delle singole A.B.I.O., la FEDERABIO è apartitica, aconfessionale
e non ha scopi di lucro.
|
|
Art. 2
|
La FEDERABIO ha
sede in Milano, Via Castelvetro n. 32. Qualora il consiglio
direttivo lo ritenesse opportuno, la federazione potrà trasferire
la propria sede ed aprire altri uffici in Italia e all’estero.
|
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Art. 3
|
La durata della
FEDERABIO è a tempo indeterminato.
|
|
Art. 4
|
La FEDERABIO è
disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge
11.8.1991, n. 266, delle leggi statali e regionali del
volontariato e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Tutti gli associati alla FEDERABIO sono vincolati all’osservanza
del presente statuto, che costituisce anche la regola fondamentale
di comportamento della federazione stessa.
|
Lo statuto potrà
essere sempre modificato dall’assemblea degli associati, che
delibererà con le maggioranze previste dall’art. 16.
|
|
FINALITA’
|
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Art. 5
|
La FEDERABIO ha i
seguenti scopi:
|
a) rappresentare
gli associati presso gli enti pubblici e le autorità a livello
nazionale, regionale e comunale, al fine di sensibilizzarli ai
problemi e alle necessità del bambino ospedalizzato e della sua
famiglia;
|
b) assistere
tecnicamente le singole associazioni promovendo iniziative di
formazione e di aggiornamento;
|
c) fornire agli
associati un adeguato supporto organizzativo, nel rispetto dell’autonomia
gestionale ed economica di ogni singola associazione;
|
d) concedere l’uso
del nome A.B.I.O. alle associazioni di volontariato ospedaliero
rivolto al bambino, che abbiano adattato lo statuto A.B.I.O. o che
ne abbiano uno con esso compatibile;
|
e) facilitare la
diffusione dell’A.B.I.O. in tutto il territorio nazionale ed all’estero;
|
f) favorire
occasioni di confronto fra le associazioni federate e lo sviluppo
delle linee guida che ne emergeranno.
|
g) sostenere
economicamente lo sviluppo dei progetti proposti dalle singole
A.B.I.O. e fatti propri dalla FEDERABIO.
|
|
ASSOCIATI
|
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Art. 6
|
Sono di fatto
associate alla FEDERABIO tutte le associazioni per il bambino in
ospedale A.B.I.O. che, però, avranno diritto ai voti assembleari
solo dopo due anni di attività. Da quel momento saranno anche
tenute a contribuire al fondo comune in base alle quote di
bilancio di cui all’art. 9.
|
Altre
associazioni con diversa denominazione potranno associarsi alla
FEDERABIO anch’esse dopo due anni di attività, previa verifica
del loro operato e della compatibilità del loro statuto con
quelli A.B.I.O. La loro ammissione deve essere richiesta con
domanda scritta, sulla quale decide, senza obbligo di motivazione
ed inappellabilmente, il consiglio direttivo.
|
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Art. 7
|
Gli associati
sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e
regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito
delle disposizioni stesse, sono emanate dagli organi della
federazione.
|
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Art. 8
|
Ogni associazione
aderente alla FEDERABIO mantiene completa autonomia gestionale ed
economica.
|
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Art. 9
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Ogni associato
avrà in seno alla federazione i voti assembleari e le quote di
bilancio proporzionali al numero dei propri volontari attivi,
operanti nei reparti ospedalieri e/o nei servizi dell’associazione,
come dal seguente prospetto.
|
|
volontari
attivi voti assembleari quote di bilancio
|
fino al n° 100 2
2
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da n° 101 a n°
300 1 1
|
da n° 301 a n°
600 1 1
|
oltre n° 600 1 1
|
|
Anche le quote
associative annue saranno fissate dal consiglio direttivo in base
alle quote di bilancio. Comunque, qualora alla fine dell’esercizio
le uscite non risultassero coperte dalle entrate conseguite, gli
associati dovranno reintegrare proporzionalmente la propria quota
associativa fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
|
Entro il 31
dicembre di ogni anno gli associati devono comunicare al consiglio
direttivo il numero dei volontari attivi. Il quadro complessivo,
previa comunicazione agli associati, verrà utilizzato dal
consiglio direttivo per fissare le nuove quote associative e per l’eventuale
modifica dei voti assembleari e delle quote di bilancio.
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Art. 10
|
La qualità di
associato può venir meno per espulsione, per decadenza o per
recesso volontario, con conseguente perdita della denominazione
A.B.I.O.
|
L’espulsione e
la decadenza sono deliberate dal consiglio direttivo. Nel primo
caso qualora l’associato abbia compiuto atti e/o tenuto
comportamenti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto
o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile
la prosecuzione del rapporto associativo, sentita, comunque, l’associazione
interessata. Nel secondo caso qualora siano trascorsi sei mesi dal
mancato versamento della quota associativa annua e/o delle somme
richieste dal consiglio direttivo ai sensi dell’art. 9
|
Il recesso
volontario si ha quando l’associato comunica per scritto la
rinuncia alla propria posizione di aderente alla FEDERABIO.
|
Gli associati
espulsi, decaduti o receduti o che, comunque, abbiano cessato di
appartenere alla federazione, non hanno alcun diritto sul fondo
comune e sul patrimonio della federazione stessa.
|
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FONDO COMUNE
|
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Art. 11
|
Per il
conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di
funzionamento la FEDERABIO ha un fondo comune, che sarà
alimentato e costituito da:
|
a) quote
associative annue stabilite dal consiglio direttivo in base ai
criteri fissati dall’art. 9 e ratificate dall’assemblea degli
associati;
|
b) contributi
dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti ed istituzioni
pubbliche nazionali e di organismi internazionali;
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c) erogazioni
liberali di società, enti, banche, privati, ecc.;
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d) entrate
derivanti da manifestazioni e da iniziative di vario tipo
organizzate dalla federazione o da terzi a favore della
federazione;
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e) donazioni e
lasciti testamentari.
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ORGANI DELLA
FEDERAZIONE
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Art. 12
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Gli organi della
federazione sono:
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- l’assemblea
degli associati;
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- il consiglio
direttivo.
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Art. 13
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L’assemblea
regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge
ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
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L’assemblea:
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- esamina i
problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attività
della federazione;
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- delibera sulla
relazione annuale predisposta dal consiglio direttivo sull’attività
sociale;
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- delibera sul
bilancio al 31 dicembre di ogni anno, predisposto dal consiglio
direttivo;
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- nomina i membri
del consiglio direttivo;
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- ratifica l’entità
delle quote associative stabilite dal consiglio direttivo;
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- ratifica il
regolamento interno eventualmente predisposto dal consiglio
direttivo;
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- delibera sulle
modifiche dello statuto sociale proposte dal consiglio direttivo;
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- delibera sull’eventuale
scioglimento della federazione.
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Art.14
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L’assemblea è
convocata presso la sede sociale, o altra sede ritenuta idonea dal
consiglio direttivo, almeno una volta all’anno entro il primo
trimestre. Inoltre, essa deve essere convocata qualora ciò venga
richiesto da un terzo del consiglio direttivo o da un terzo degli
associati.
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La convocazione
è fatta dal presidente della federazione o da persona dallo
stesso a ciò delegata mediante lettera semplice, o telex o
telefax, spediti agli associati almeno quindici giorni prima della
data della riunione.
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L’avviso di
convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora della
riunione - sia in prima che in eventuale seconda convocazione - e
l’ordine del giorno.
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L’assemblea
può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva
dello stesso giorno della prima convocazione.
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Art. 15
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Hanno diritto di
intervenire in assemblea tutti gli associati alla federazione.
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Gli associati
possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega
scritta. È ammessa solo una delega. Spetta al presidente dell’assemblea
constatare la regolarità delle deleghe.
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Art. 16
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In prima
convocazione l’assemblea è validamente costituita con la
presenza in proprio o per delega di almeno la metà del numero
complessivo dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
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In seconda
convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a
maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero dei voti
intervenuti.
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Nel conteggio
della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
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Per le
modificazioni dello statuto occorre, sia in prima che in seconda
convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno i due
terzi del numero complessivo dei voti e le deliberazioni relative
sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
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Per deliberare lo
scioglimento della federazione e la devoluzione del fondo comune e
del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione,
il voto favorevole di almeno i tre quarti del numero complessivo
dei voti.
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Art. 17
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l’Assemblea è
presieduta dal presidente della federazione o, in sua assenza, dal
vice-presidente.
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Le funzioni di
segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio
direttivo, o in sua assenza, da persona, anche estranea alla
FEDERABIO, nominata da chi presiede l’assemblea.
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Le deliberazioni
prese dall’assemblea saranno fatte constare da processo verbale
firmato dal presidente o dal segretario.
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Art. 18
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Il consiglio
direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di
quindici membri eletti dall’assemblea, che ne determinerà di
volta in volta il numero.
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Il consiglio
direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle
iniziative necessarie al conseguimento degli scopi sociali.
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Al consiglio
direttivo compete, inoltre, di:
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- assumere tutti
i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria, organizzando il funzionamento della federazione;
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- decidere sulle
domande di ammissione alla federazione;
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- stabilire l’ammontare
delle quote associative annue dovute dovute dagli associati, da
sottoporre poi alla ratifica dell’assemblea;
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- predisporre
eventualmente un regolamento interno che, conformandosi alle norme
del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e
particolari della vita della federazione; il regolamento interno
dovrà essere sottoposto alla ratifica dell’assemblea che
delibererà con le maggioranze previste dai primi tre capoversi
dell’art. 16;
|
- predisporre il
bilancio annuale dal quale dovranno risultare tutte le entrate
previste dall’art. 11 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo
poi all’approvazione dell’assemblea corredato da una relazione
sull’attività svolta dalla federazione
|
- assumere
personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente
necessari al funzionamento della federazione.
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Il consiglio
direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento
di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di
particolari problemi e rilasciare procure speciali per singoli
atti.
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Art. 19
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Il consiglio
direttivo nomina fra i suoi membri il presidente della
federazione, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.
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Art. 20
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I membri del
consiglio direttivo durano in carica fino a tre anni e sono
rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
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Se vengono uno o
più consiglieri il consiglio direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto le persone che nell’ultima elezione
assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni
caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in
carica all’atto della loro nomina.
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Se vengono a
mancare consiglieri in numero superiore alla metà il presidente
deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
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Art. 21
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Il consiglio
direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne
dimostri l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta
almeno due membri del consiglio stesso.
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Ogni membro del
consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno
quindici giorni prima; in caso di urgenza, il consiglio direttivo
può essere convocato nelle ventiquattro ore anche
telefonicamente.
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La lettera di
convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo della
riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
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Art. 22
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Per la validità
delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza
della maggioranza dei membri in carica.
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La riunione è
presieduta dal presidente della federazione o, in caso di sua
assenza, dal vice-presidente.
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Le funzioni di
segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio stesso
o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la
riunione.
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Le deliberazioni
sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
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Le deliberazioni
del consiglio direttivo saranno fatte constare da processo verbale
firmato dal presidente e dal segretario.
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Art. 23
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La rappresentanza
della federazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al
presidente e, in sua assenza o impedimento, al vicepresidente.
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Il presidente
cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il
corretto perseguimento dei fini della federazione.
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ESERCIZI SOCIALI
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Art. 24
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Gli esercizi
sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
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Alla chiusura
dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere
sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro il primo
semestre dell’anno successivo.
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SCIOGLIMENTO
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Art. 25
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In caso di
scioglimento della federazione nei modi previsti dall’art. 16 i
beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione
saranno devoluti ad altro ente operante nel campo
socio-assistenziale, che sia in grado di garantirne la
destinazione a fini analoghi a quelli degli statuti A.B.I.O..
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RICHIAMO DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE
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Art. 26
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Per i casi sono
previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni
delle leggi vigenti.
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L’A.B.I.O. è
socio fondatore di EACH - European Association for Children in
Hospital, e si propone la diffusione e l’applicazione della:
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CARTA
DEI DIRITTI DEL BAMBINO IN OSPEDALE
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Il diritto al
miglio trattamento medico possibile è un diritto fondamentale,
specialmente per il bambino.
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1. Il bambino
deve essere ricoverato in ospedale soltanto se l’assistenza di
cui ha bisogno non può essere prestata altrettanto bene a casa o
in trattamento ambulatoriale.
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2. Il bambino in
ospedale ha il diritto di avere accanto a sé in ogni momento i
genitori o un loro sostituto.
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3. L’ospedale
deve offrire facilitazioni a tutti i genitori, che devono essere
aiutati e incoraggiati a restare. I genitori non devono incorrere
in spese aggiuntive o subire perdita o riduzione del salario. Per
partecipare attivamente all’assistenza del loro bambino i
genitori devono essere informati sull’organizzazione del reparto
e incoraggiati a parteciparvi attivamente.
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4. Il bambino e i
genitori hanno il diritto di essere informati in modo adeguato all’età
e alla loro capacità di comprensione. Occorre fare quanto
possibile per mitigare il loro stress fisico ed emotivo.
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5. Il bambino e i
suoi genitori hanno il diritto di essere informati e coinvolti
nelle decisioni relative al trattamento medico. Ogni bambino deve
essere protetto da indagini e terapie mediche non necessarie.
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6. Il bambino
deve essere assistito insieme ad altri bambini con le stesse
caratteristiche psicologiche e non deve essere ricoverate in
reparti per adulti. Non deve essere posto un limite all’età dei
visitatori.
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7. Il bambino
deve avere piena possibilità di gioco, ricreazione e studio
adatta alla sua età e condizione, ed essere ricoverato in un
ambiente strutturato, arredato e fornito di personale
adeguatamente preparato.
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8. Il bambino
deve essere assistito da personale con preparazione adeguata a
rispondere alle necessità fisiche, emotive e psichiche del
bambino e della sua famiglia.
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9. Deve essere
assicurata la continuità dell’assistenza da parte dell’équipe
ospedaliera.
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10. Il bambino
deve essere trattato con tatto e comprensione e la sua intimità
dev’essere rispettata in ogni momento.
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Testo
concordato a Leida nel maggio 1988 dai rappresentanti di
associazioni mediche e di volontariato dei seguenti Paesi: Belgio,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Islanda,
Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera.
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Nel 1993 hanno
aderito anche rappresentanti di Albania, Croazia, Polonia, Rep.
Ceca, Slovenia, Ungheria.
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