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ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale

ABIO - Associazione per il Bambino in Ospedale

 

 

 

STATUTO

Approvato dai soci nell’assemblea straordinaria del 3 marzo 1993
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITÀ

Art. 1

È costituita un’associazione denominata A.B.I.O. - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE, quale organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell’attività dei propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2

L’associazione ha sede in Milano.

Art. 3

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

L’associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità umanitarie. Essa è, infatti, costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile. Nello svolgimento della sua attività l’associazione si avvarrà, pertanto, in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

OGGETTO

Art. 5

L’associazione ha per oggetto lo studio, la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative atte alla tutela del bambino che necessiti di ricovero ospedaliero. Gli interventi potranno essere effettuati anche prima e dopo il ricovero.

A titolo puramente esplicativo e non tassativo l’associazione dovrà:

- interessare e coinvolgere con ogni più appropriato mezzo gli enti pubblici, le USSL, i mezzi d’informazione e la società in genere ai problemi ed alle necessità del bambino ospedalizzato;

- organizzare nei reparti pediatrici degli ospedali la presenza e l’opera volontaria dei soci;

- promuovere un efficace collegamento dell’ospedale di degenza con altri ospedali, con i medici curanti e con le USSL;

- procurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative nei reparti pediatrici;

- agevolare l’acquisizione di presidi tecnici sempre più moderni ed efficaci per la diagnosi ed il trattamento delle malattie infantili;

- organizzare una banca dati al fine di informare gli utenti sugli enti ospedalieri e sulle loro specializzazioni, così da indirizzare i bambini verso quelli più qualificati per le singole forme morbose;

- agevolare sotto tutti gli aspetti la cooperazione fra ente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;

- promuovere una didattica medica e ospedaliera indirizzata ai bambini attraverso la scuola dell’obbligo;

fare in genere, anche se sopra non specificato, tutto quanto sarà ritenuto necessario per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

SOCI

Art. 6

L’associazione si compone di un numero illimitato di soci, che possono essere ordinari ed onorari.

Possono essere soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le finalità e gli scopi dell’associazione ed i modi di attuazione degli stessi. L’iscrizione all’associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide il consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze verso l’associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’associazione.

Art. 8

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per decadenza e per recesso volontario. L’espulsione e la decadenza sono deliberate dal consiglio direttivo. Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il socio interessato.

Nel secondo caso, qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia.

I soci espulsi, decaduti, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell’associazione stessa.

FONDO COMUNE

Art. 9

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l’associazione ha un fondo comune, che sarà alimentato e costituito da:

- quote sociali annue stabilite dal consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea dei soci;

- contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;

- erogazioni liberali di soci e non soci (società, banche, enti privati, ecc.);

- entrate derivanti da manifestazioni ed iniziative di vario tipo organizzate dall’associazione stessa o da terzi a favore dell’associazione;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10

Gli organi dell’associazione sono:

- l’assemblea dei soci;

- il consiglio direttivo.

Art. 11

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

L’assemblea:

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attività dell’associazione nonché discute e delibera sulla relazione annuale dell’attività sociale predisposta dal consiglio direttivo;

- approva il bilancio al 31 dicembre di ogni anno predisposto dal consiglio direttivo;

- nomina i membri del consiglio direttivo;

- ratifica l’entità delle quote sociali annuali stabilite dal consiglio direttivo;

- approva il regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dello statuto sociale predisposte dal consiglio direttivo;

- delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione.

Art. 12

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il primo semestre.

Inoltre, essa deve essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal presidente dell’associazione o da un terzo del consiglio direttivo o da un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante:

- lettera semplice spedita ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure

- pubblicazione dell’avviso di convocazione sul notiziario dell’associazione spedito ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure

- affissione dell’avviso di convocazione nella sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, e l’ordine del giorno.

L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all’assemblea i soci ordinari e onorari; quelli ordinari devono essere in regola col versamento della quota sociale ed essere iscritti all’associazione almeno un mese prima della data della riunione.

Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di dieci deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 14

Ogni socio ha diritto a un voto.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza fisica o per delega di almeno dei metà dei soci.

In seconda convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei soci e le deliberazioni relative sono prese col voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 15

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un membro del consiglio direttivo designato dai presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal presidente, che potrà essere anche non socio.

Le deliberazioni prese dall’assemblea saranno fatte constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 16

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri eletti dall’assemblea, che ne determinerà di volta in volta il numero.

Il consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale.

Al consiglio direttivo compete inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;

- di organizzare il funzionamento dell’associazione;

- di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall’art. 9 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea corredato da una relazione sull’attività svolta dall’associazione;

- di stabilire l’ammontare delle quote sociali annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell’assemblea;

- di assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento dell’associazione.

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art. 17

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell’associazione, il segretario del consiglio ed il tesoriere.

Il consiglio direttivo deve predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.

Il regolamento interno dovrà essere sottoposto all’approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Art. 18

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 19

Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso.

Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; in caso di urgenza, il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore anche telefonicamente.

L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 20

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del consiglio a ciò designato dagli altri membri presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 21

La rappresentanza dell’associazione e la firma sociale spettano al presidente.

Il presidente cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell’associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro il primo semestre dell’anno successivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 23

In caso di scioglimento dell’associazione nei modi previsti dall’art. 14 i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

RICHIAMO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 24

Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.

 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE (FEDERABIO)

Repubblica Italiana

L’anno millenovecentonovantacinque, questo giorno 5 (cinque) del mese di aprile.

In Milano, nel mio studio in Via Borgogna n. 5.

Davanti a me dott. GIULIANO SALVINI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i comparenti rinunciato, d’accordo fra loro e col mio consenso, sono presenti i signori:

- PROF. ZAFFARONI GIUSEPPE, nato a Milano il giorno 26 febbraio 1928, residente a Milano, Via Previati n. 31, medico chirurgo, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della “A.B.I.O.: ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Milano, Via Castelvetro n. 32, iscritta nel registro del Volontariato della Regione Lombardia al Foglio n. 35 progressivo n. 140, in dipendenza dei decreti N. 12955/309 del 14 giugno 1988 e N. A. /1/50427 dell’11 gennaio 1994, (codice fiscale 80176590158), munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio direttivo in data 23 novembre 1994 il cui estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “A”;

- DOTT. CEPPELLINI CATERINA, nata a Milano il giorno 27 marzo 1948, residente a Monza (MI), Via Ponchielli n. 33, psicologa, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della “A.B.I.O. - BRIANZA - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Monza, Via Donizetti n. 106, iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia al n. 54/162 - 41/162, (codice fiscale 94511210158), munita degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio direttivo in data 27 febbraio 1995 il cui estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “B”;

- BIANCHI ELVIRA, nata a Melegnano il giorno 2 maggio 1944, residente a Melegnano, Via dei Platani n. 5, casalinga, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della “ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE - A.B.I.O. MEDIA VALLE DEL LAMBRO”, con sede in Vizzolo Predabissi, Via Pandina, iscritta nel Registro del Volontariato della Regione Lombardia al n. 1017 (codice fiscale 92508250153), munita degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio direttivo in data 6 marzo 1995 il cui estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “C”;

- DOTT.SSA MORETTA GRAZIELLA, nata a Milano il giorno 15 dicembre 1939, residente a Como, Via Palestro n. 15, psicologa, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della “ABIO - LARIO ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Como, Viale Varese n. 83, (codice fiscale 95017050139, munita degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio direttivo in data 2 marzo 1995, il cui estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “D”.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di fare col presente atto pubblico constare quanto segue.

1) Fra le associazioni “A.B.I.O: - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Milano, “A.B.I.O.: - BRIANZA - ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Monza, “ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE - A.B.I.O. MEDIA VALLE DEL LAMBRO”, con sede in Vizzolo Predabissi e “A.B.I.O. LARIO ASSOCIAZIONE PER IL BAMBINO IN OSPEDALE”, con sede in Como, tutte come sopra rappresentate, è costituita con sede in Milano, Via Castelvetro n. 32, una associazione denominata:

“FEDERABIO - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PER IL BAMBINO IN OSPEDALE A.B.I.O.”

2) L’associazione è retta dallo statuto che, previa lettura fattane dai comparenti, trovasi qui allegato sotto la lettera “E”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1995.

4) A comporre il consiglio direttivo, per gli esercizi 1995/1996/1997 previa determinazione in 12 del numero dei suoi componenti, vengono nominati i signori:

- PROF. ZAFFARONI GIUSEPPE, nato a Milano il 26 febbraio 1928, residente a Milano, Via Previati n. 31;

- VERANI GUALTIERO, nato a Milano il 24 maggio 1924, residente a Milano, Viale Lombardia n. 34;

- BRANDAZZI GIULIANA, nata a Milano il 16 marzo 1939, residente a Milano, Via Tesio n. 7;

- MONTANARO MARIA GRAZIA, nata a Lainate il 5 giugno 1952, residente ad Anzano del Parco, Via Fornacetta n. 20;

- DANIOTTI REGINA, nata a San Polo di Piave il 3 gennaio 1946, residente a Segrate Milano 2, Residenza Cerchi n. 522;

- MANZONI ALESSANDRO, nato a Oggiono il 23 dicembre 1940, residente a Monza, Via G. Galilei n. 46;

- BETTI ASSUNTA, nata a Bergamo il 15 ottobre 1954, residente a Monza, in Via Ponchielli n. 33;

- PIONZIO ALBERTA, nata a Pola il 4 settembre 1937, residente a Vedano al Lambro, Via Cesare Battisti n. 1;

- BIANCHI ELVIRA, nata a Melegnano il 2 maggio 1944, residente a Melegnano, Via dei Platani n. 5;

- DEFFERARA LUISA, nata a Opera il 21 agosto 1943, residente a Melegnano, Via Otto Giugno 1859 n. 32;

- FUMAGALLI GIORGIO, nato a Como il 30 agosto 1963, residente a Moltrasio (CO), Via Marconi n. 3;

- MORETTA GRAZIELLA, nata a Milano il giorno 15 dicembre 1939, residente a Como, via Palestro n. 15;

tutti i cittadini italiani, designando alla presidenza del consiglio stesso il PROF. ZAFFARONI GIUSEPPE.

5) Le spese e le imposte del presente atto, sue annesse e conseguenti, sono a carico dell’associazione qui costituita.

Di quest’atto io notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono in segno di conferma, omessa la lettura degli allegati per volontà degli stessi.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per quattro intere facciate e parte della quinta fin qui.

F.to Giuseppe Zaffaroni

F.to Caterina Ceppellini

F.to Elvira Bianchi

F.to Graziella Moretta

F.to GIULIANO SALVINI, notaio

 

ALLEGATO “A” AL N. 104.397/14.399 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E’ costituita la FEDERABIO - federazione delle associazioni per il bambino in ospedale A.B.I.O. -. Analogamente a quanto previsto dagli statuti delle singole A.B.I.O., la FEDERABIO è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro.

Art. 2

La FEDERABIO ha sede in Milano, Via Castelvetro n. 32. Qualora il consiglio direttivo lo ritenesse opportuno, la federazione potrà trasferire la propria sede ed aprire altri uffici in Italia e all’estero.

Art. 3

La durata della FEDERABIO è a tempo indeterminato.

Art. 4

La FEDERABIO è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11.8.1991, n. 266, delle leggi statali e regionali del volontariato e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Tutti gli associati alla FEDERABIO sono vincolati all’osservanza del presente statuto, che costituisce anche la regola fondamentale di comportamento della federazione stessa.

Lo statuto potrà essere sempre modificato dall’assemblea degli associati, che delibererà con le maggioranze previste dall’art. 16.

FINALITA’

 

Art. 5

La FEDERABIO ha i seguenti scopi:

a) rappresentare gli associati presso gli enti pubblici e le autorità a livello nazionale, regionale e comunale, al fine di sensibilizzarli ai problemi e alle necessità del bambino ospedalizzato e della sua famiglia;

b) assistere tecnicamente le singole associazioni promovendo iniziative di formazione e di aggiornamento;

c) fornire agli associati un adeguato supporto organizzativo, nel rispetto dell’autonomia gestionale ed economica di ogni singola associazione;

d) concedere l’uso del nome A.B.I.O. alle associazioni di volontariato ospedaliero rivolto al bambino, che abbiano adattato lo statuto A.B.I.O. o che ne abbiano uno con esso compatibile;

e) facilitare la diffusione dell’A.B.I.O. in tutto il territorio nazionale ed all’estero;

f) favorire occasioni di confronto fra le associazioni federate e lo sviluppo delle linee guida che ne emergeranno.

g) sostenere economicamente lo sviluppo dei progetti proposti dalle singole A.B.I.O. e fatti propri dalla FEDERABIO.

ASSOCIATI

Art. 6

Sono di fatto associate alla FEDERABIO tutte le associazioni per il bambino in ospedale A.B.I.O. che, però, avranno diritto ai voti assembleari solo dopo due anni di attività. Da quel momento saranno anche tenute a contribuire al fondo comune in base alle quote di bilancio di cui all’art. 9.

Altre associazioni con diversa denominazione potranno associarsi alla FEDERABIO anch’esse dopo due anni di attività, previa verifica del loro operato e della compatibilità del loro statuto con quelli A.B.I.O. La loro ammissione deve essere richiesta con domanda scritta, sulla quale decide, senza obbligo di motivazione ed inappellabilmente, il consiglio direttivo.

Art. 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni stesse, sono emanate dagli organi della federazione.

Art. 8

Ogni associazione aderente alla FEDERABIO mantiene completa autonomia gestionale ed economica.

Art. 9

Ogni associato avrà in seno alla federazione i voti assembleari e le quote di bilancio proporzionali al numero dei propri volontari attivi, operanti nei reparti ospedalieri e/o nei servizi dell’associazione, come dal seguente prospetto.

volontari attivi voti assembleari quote di bilancio

fino al n° 100 2 2

da n° 101 a n° 300 1 1

da n° 301 a n° 600 1 1

oltre n° 600 1 1

Anche le quote associative annue saranno fissate dal consiglio direttivo in base alle quote di bilancio. Comunque, qualora alla fine dell’esercizio le uscite non risultassero coperte dalle entrate conseguite, gli associati dovranno reintegrare proporzionalmente la propria quota associativa fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli associati devono comunicare al consiglio direttivo il numero dei volontari attivi. Il quadro complessivo, previa comunicazione agli associati, verrà utilizzato dal consiglio direttivo per fissare le nuove quote associative e per l’eventuale modifica dei voti assembleari e delle quote di bilancio.

Art. 10

La qualità di associato può venir meno per espulsione, per decadenza o per recesso volontario, con conseguente perdita della denominazione A.B.I.O.

L’espulsione e la decadenza sono deliberate dal consiglio direttivo. Nel primo caso qualora l’associato abbia compiuto atti e/o tenuto comportamenti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentita, comunque, l’associazione interessata. Nel secondo caso qualora siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annua e/o delle somme richieste dal consiglio direttivo ai sensi dell’art. 9

Il recesso volontario si ha quando l’associato comunica per scritto la rinuncia alla propria posizione di aderente alla FEDERABIO.

Gli associati espulsi, decaduti o receduti o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla federazione, non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio della federazione stessa.

FONDO COMUNE

Art. 11

Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento la FEDERABIO ha un fondo comune, che sarà alimentato e costituito da:

a) quote associative annue stabilite dal consiglio direttivo in base ai criteri fissati dall’art. 9 e ratificate dall’assemblea degli associati;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti ed istituzioni pubbliche nazionali e di organismi internazionali;

c) erogazioni liberali di società, enti, banche, privati, ecc.;

d) entrate derivanti da manifestazioni e da iniziative di vario tipo organizzate dalla federazione o da terzi a favore della federazione;

e) donazioni e lasciti testamentari.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 12

Gli organi della federazione sono:

- l’assemblea degli associati;

- il consiglio direttivo.

Art. 13

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea:

- esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attività della federazione;

- delibera sulla relazione annuale predisposta dal consiglio direttivo sull’attività sociale;

- delibera sul bilancio al 31 dicembre di ogni anno, predisposto dal consiglio direttivo;

- nomina i membri del consiglio direttivo;

- ratifica l’entità delle quote associative stabilite dal consiglio direttivo;

- ratifica il regolamento interno eventualmente predisposto dal consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dello statuto sociale proposte dal consiglio direttivo;

- delibera sull’eventuale scioglimento della federazione.

Art.14

L’assemblea è convocata presso la sede sociale, o altra sede ritenuta idonea dal consiglio direttivo, almeno una volta all’anno entro il primo trimestre. Inoltre, essa deve essere convocata qualora ciò venga richiesto da un terzo del consiglio direttivo o da un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal presidente della federazione o da persona dallo stesso a ciò delegata mediante lettera semplice, o telex o telefax, spediti agli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l’ora della riunione - sia in prima che in eventuale seconda convocazione - e l’ordine del giorno.

L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati alla federazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. È ammessa solo una delega. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 16

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà del numero complessivo dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero dei voti intervenuti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per le modificazioni dello statuto occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza in proprio o per delega di almeno i due terzi del numero complessivo dei voti e le deliberazioni relative sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della federazione e la devoluzione del fondo comune e del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti del numero complessivo dei voti.

Art. 17

l’Assemblea è presieduta dal presidente della federazione o, in sua assenza, dal vice-presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio direttivo, o in sua assenza, da persona, anche estranea alla FEDERABIO, nominata da chi presiede l’assemblea.

Le deliberazioni prese dall’assemblea saranno fatte constare da processo verbale firmato dal presidente o dal segretario.

Art. 18

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di quindici membri eletti dall’assemblea, che ne determinerà di volta in volta il numero.

Il consiglio direttivo ha il compito di promuovere e di attuare tutte quelle iniziative necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

Al consiglio direttivo compete, inoltre, di:

- assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, organizzando il funzionamento della federazione;

- decidere sulle domande di ammissione alla federazione;

- stabilire l’ammontare delle quote associative annue dovute dovute dagli associati, da sottoporre poi alla ratifica dell’assemblea;

- predisporre eventualmente un regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita della federazione; il regolamento interno dovrà essere sottoposto alla ratifica dell’assemblea che delibererà con le maggioranze previste dai primi tre capoversi dell’art. 16;

- predisporre il bilancio annuale dal quale dovranno risultare tutte le entrate previste dall’art. 11 nonché il loro utilizzo, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea corredato da una relazione sull’attività svolta dalla federazione

- assumere personale dipendente, esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento della federazione.

Il consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di particolari problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti.

Art. 19

Il consiglio direttivo nomina fra i suoi membri il presidente della federazione, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 20

I membri del consiglio direttivo durano in carica fino a tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

Se vengono uno o più consiglieri il consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto le persone che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

Art. 21

Il consiglio direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio stesso.

Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno quindici giorni prima; in caso di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato nelle ventiquattro ore anche telefonicamente.

La lettera di convocazione deve contenere la data, l’ora, il luogo della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 22

Per la validità delle riunioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La riunione è presieduta dal presidente della federazione o, in caso di sua assenza, dal vice-presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del consiglio direttivo saranno fatte constare da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 23

La rappresentanza della federazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente e, in sua assenza o impedimento, al vicepresidente.

Il presidente cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini della federazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro il primo semestre dell’anno successivo.

SCIOGLIMENTO

Art. 25

In caso di scioglimento della federazione nei modi previsti dall’art. 16 i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altro ente operante nel campo socio-assistenziale, che sia in grado di garantirne la destinazione a fini analoghi a quelli degli statuti A.B.I.O..

RICHIAMO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 26

Per i casi sono previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.

L’A.B.I.O. è socio fondatore di EACH - European Association for Children in Hospital, e si propone la diffusione e l’applicazione della:

CARTA DEI DIRITTI DEL BAMBINO IN OSPEDALE

Il diritto al miglio trattamento medico possibile è un diritto fondamentale, specialmente per il bambino.

1. Il bambino deve essere ricoverato in ospedale soltanto se l’assistenza di cui ha bisogno non può essere prestata altrettanto bene a casa o in trattamento ambulatoriale.

2. Il bambino in ospedale ha il diritto di avere accanto a sé in ogni momento i genitori o un loro sostituto.

3. L’ospedale deve offrire facilitazioni a tutti i genitori, che devono essere aiutati e incoraggiati a restare. I genitori non devono incorrere in spese aggiuntive o subire perdita o riduzione del salario. Per partecipare attivamente all’assistenza del loro bambino i genitori devono essere informati sull’organizzazione del reparto e incoraggiati a parteciparvi attivamente.

4. Il bambino e i genitori hanno il diritto di essere informati in modo adeguato all’età e alla loro capacità di comprensione. Occorre fare quanto possibile per mitigare il loro stress fisico ed emotivo.

5. Il bambino e i suoi genitori hanno il diritto di essere informati e coinvolti nelle decisioni relative al trattamento medico. Ogni bambino deve essere protetto da indagini e terapie mediche non necessarie.

6. Il bambino deve essere assistito insieme ad altri bambini con le stesse caratteristiche psicologiche e non deve essere ricoverate in reparti per adulti. Non deve essere posto un limite all’età dei visitatori.

7. Il bambino deve avere piena possibilità di gioco, ricreazione e studio adatta alla sua età e condizione, ed essere ricoverato in un ambiente strutturato, arredato e fornito di personale adeguatamente preparato.

8. Il bambino deve essere assistito da personale con preparazione adeguata a rispondere alle necessità fisiche, emotive e psichiche del bambino e della sua famiglia.

9. Deve essere assicurata la continuità dell’assistenza da parte dell’équipe ospedaliera.

10. Il bambino deve essere trattato con tatto e comprensione e la sua intimità dev’essere rispettata in ogni momento.

Testo concordato a Leida nel maggio 1988 dai rappresentanti di associazioni mediche e di volontariato dei seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Norvegia, Olanda, Svezia, Svizzera.

Nel 1993 hanno aderito anche rappresentanti di Albania, Croazia, Polonia, Rep. Ceca, Slovenia, Ungheria.