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(sezione a cura dello staff di RecSando)

Lo Statuto dell'Associazione RecSando


Art. 1 Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione RecSando.
Essa ha sede in San Donato Milanese, via Di Vittorio, 26.

Art. 2 Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 Scopi dell'Associazione
3.1 L' Associazione non ha fini di lucro ed è regolamentata dalle norme previste dal Codice Civile nonché dal presente statuto.
3.2 L' Associazione ha i seguenti scopi:
I) promuovere e diffondere l'utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione per lo sviluppo della cosiddetta "cittadinanza telematica"; 
II) promuovere la pratica della comunicazione digitale per facilitare l'interazione tra i diversi soggetti della vita sociale cittadina e la condivisione di informazioni, esperienze e saperi;
III) proporsi come luogo d'incontro per condividere interessi civili e culturali, anche attraverso l'organizzazione e la promozione di eventi sul territorio per favorire il trasferimento, di quanto si manifesta sulla rete civica, alla comunita' territoriale di riferimento e viceversa. 

Art. 4 Obbiettivi ed organizzazione
4.1 L' Associazione RecSando ha come oggetto la gestione, lo sviluppo, la direzione tecnica e culturale della Rete Civica di San Donato Milanese; la proposta del suo modello in altri comuni e comprensori territoriali; l'organizzazione d'attività di formazione ed educazione all'uso degli strumenti informatici e telematici; l'offerta dei servizi informativi e di comunicazione; la partecipazione alle iniziative culturali e promozionali utili alla conoscenza delle reti civiche ed alla diffusione della loro utilizzazione.
4.2 Per il conseguimento degli scopi sociali indicati all'Art. 3, l'associazione intende dar vita a tutte quelle iniziative culturali, promozionali, finanziarie, di cooperazione, di consulenza e d' assistenza utili al proseguimento di detti scopi; si propone di: 
I) instaurare rapporti con Enti pubblici in generale e territoriali in specie, imprese pubbliche e private, associazioni culturali, professionali e di categoria, istituti di credito, massmedia;
II) accedere, anche in collaborazione con gli Enti sopraccitati, a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali;
III) aderire ad altre associazioni che abbiano scopi affini;
IV) cooperare e rispondere a richieste d'assistenza per iniziative anche parzialmente affini purchè non in contrasto con gli scopi sociali di cui all'Art. 3 
V) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitale, nonché partecipare a società del medesimo tipo

Art. 5 Patrimonio ed esercizi sociali
5.1 Costituiscono patrimonio dell'Associazione:
I) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
II) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
III) i dati, il contenuto tecnologico, la proprietà intellettuale, le licenze d'uso del software della Rete civica "RecSando", nonché la denominazione "RecSando", il relativo marchio e i domini "recsando.it" e "recsando.mi.it";
IV) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
V) da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
5.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
I) dalle quote di iscrizione dei soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
II) da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio direttivo in relazione a particolari iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
III) da versamenti volontari degli associati;
IV) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti, privati o associazioni, anche a seguito della stipulazione di convenzioni per la realizzazione di servizi culturali e servizi connessi alla rete civica RecSando;
V) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associazioni
VI) da ricavi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
VII) da rendite di beni mobili ed immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
VIII) da attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
5.3 L'Esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo dicembre e termina il trenta novembre dell'anno successivo. Entra trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
5.4 I soci receduti non possono vantare diritti sul patrimonio sociale.

Art. 6 Soci
6.1. Sono soci le persone od enti che sottoscrivono il presente statuto, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio direttivo.
6.2 I soci si distinguono in :
Soci Ordinari
Soci Sostenitori
Soci Benemeriti
Sono soci ordinari, persone ed enti che si impegnano , per tutta la permanenza del vincolo associativo, a corrispondere la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori, persone ed enti che si impegnano, per tutta la permanenza del vincolo associativo, a corrispondere, almeno più del doppio della quota associativa stabilità annualmente dal Consiglio direttivo.
Sono soci benemeriti, persone, enti od istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante e significativa, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero professionale, ovvero economico, alla gestione e lo sviluppo dell'Associazione; sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
6.3 La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non è soggetta a rivalutazione.
6.4 L'Iscrizione dei soci ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
6.5 Tutti i soci (Ordinari, Sostenitori e Benemeriti) godono degli stessi diritti e partecipano alle assemblee con diritto di voto.
6.6 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie, al rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti emanati.
6.7 La qualità di socio si perde:
I) per decesso;
II) per dimissioni: il socio dimesso non ha diritto al rimborso delle somme versate all'Associazione;
III) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
IV) per delibera d'esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei soci. 

Art. 7 Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:
I) L'Assemblea dei soci
II) Il Consiglio Direttivo
III) Il Presidente
IV) Il Tesoriere

Art. 8 L'Assemblea dei Soci
8.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
8.2 I soci sono convocati in assemblea su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati a tutti i soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno adottare.
8.3 L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, quanto in sede straordinaria:
I)-per decisione del Consiglio direttivo;
II)- su richiesta, indirizzata al presidente, di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.
8.4 Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che i soci rappresentati siano almeno in numero pari al 50% degli iscritti. In caso contrario la sessione è rimandata alla seconda convocazione che può avere luogo nella stessa giornata fissata per la prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
8.5 L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio
8.6 L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i tre quinti dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.
8.7 L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente dell'Assemblea e un segretario che provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I Verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
8.8 All' Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
I) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
II) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere;
III) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
IV) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
V) approvare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo.
8.9 All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
I) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
II) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
III) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
8.10 I soci riuniti in assemblea straordinaria possono approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto nei modi stabiliti dal successivo art. 12.

Art.9 Il Consiglio Direttivo 
9.1 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare ha il compito di:
I)deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell' Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
II) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte del Presidente;
III) deliberare sulle spese, sugli acquisti, sulle convenzioni e su qualsiasi altra operazione di spesa per il conseguimento dell'oggetto sociale;
IV) dare parere su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente;
V) affidare incarico, qualora si rendesse necessario per il migliore andamento dell'associazione, ad eventuali consulenti, professionisti privati, enti o associazioni per il reperimento di contributi necessari per il raggiungimento dello scopo sociale e lo sviluppo dei suoi programmi determinandone compiti e compensi;
VI) richiedere ed accettare contributi da soggetti privati e pubblici;
VII) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
VIII) procedere, all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
IX) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; 
X) predisporre i regolamenti interni da portare all'approvazione dell'assemblea;
XI) assumere il personale dell'Associazione, determinandone i compiti e i compensi, concludere i contratti deliberati dal Consiglio direttivo;
XII) conferire incarichi per le consulenze necessarie all'Associazione;
XIII) stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi culturali e servizi connessi a RecSando con enti pubblici, privati, associazioni.
9.2 L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 6 membri eletti dall' assemblea ordinaria dei soci per la durata di 2 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili.
9.3 Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o se ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare l'ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale; per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
9.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza da un consigliere delegato dai presenti.
9.5 Alle riunioni dovrà essere sempre convocato il Tesoriere il quali svolgerà soltanto funzioni consultive.
9.6 Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Art. 10 Il Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci; dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria, che procede al rinnovo delle cariche sociali; in caso di dimissioni o d'impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria. Il Presidente e' rieleggibile.
10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo statuto, quelli che il Consiglio Direttivo può attribuirgli. Egli è garante del rispetto dello statuto e del perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione.
10.2 Il Presidente ha la responsabilità della gestione del patrimonio dell'Associazione; inoltre cura la normale amministrazione, l'apertura o chiusura di conti bancari ed i prelevamenti dei conti correnti, con facoltà di delegare il tesoriere allo svolgimento di queste attività.
10.3 Convoca e presiede il consiglio direttivo.
10.4 Esegue e fa eseguire le deliberazioni degli organi dell'Associazione.
10.5 E' facoltà del Presidente promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni ordine e grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e di cessazione, nonché nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
10.6 In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.
10.7 Il presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 11 Il Tesoriere
11.1 Il Tesoriere sovraintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, riferendone agli stessi.
11.2 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica 2 anni e comunque fini all'assemblea ordinaria, che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Tesoriere è rieleggibile.

Art. 12 Modifica dello Statuto
La proposta di modifica dello statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi dell'Associazione o da almeno 1/10 dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Sono escluse dalle proposte di modifica tutte quelle che possono alterare le finalità dell'associazione definite dal precedente Art.3.

Art. 13. Norme finali e generali
13.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. 
13.2 Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
13.3 Regolamento: particolari norme interne e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.
13.4 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
 

 

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