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Sanità & Salute

ASL MILANO 2 AREA DISTRETTUALE N. 2  
Sede: via Cavour n° 15 - San Giuliano Milanese, tel. 02-9805.5102

Curarsi all'Estero

Può un cittadino italiano farsi curare all’estero ?

Sì, è previsto da diverse leggi dello Stato.

Quando il cittadino italiano può farsi curare all’estero? Quando le strutture italiane non sono in grado di curarlo in modo adeguato o quando i tempi sono troppo lunghi per poter effettuare l’intervento o le cure.

Cosa deve fare il cittadino italiano per farsi curare all’estero ?

Deve ottenere un’autorizzazione preventiva, presentando domanda presso la propria ASL di provenienza.
Oltre alla domanda quali altri documenti bisogna presentare ? Bisogna presentare una relazione di un medico specialista (anche straniero) che dichiari che l’assistito non può essere curato in Italia.
Nella dichiarazione deve essere indicato anche il Centro estero prescelto per effettuare l’intervento o le cure. È necessario presentare, inoltre, ogni documentazione utile (cartelle cliniche, esami radiologici, pareri resi da specialisti, etc.) che possa giustificare il trasferimento all’estero.
La ASL, poi che cosa fa ? La ASL inoltra la domanda e la documentazione ad un ospedale denominato Centro di Riferimento Regionale (C.R.R.) entro 3 giorni dal ricevimento.
Il C.R.R.
valuta se ci sono presupposti per poter dare l’autorizzazione ed invia il parere positivo o negativo alla ASL entro 7 giorni dal ricevimento, con il presupposto che l'assistito non possa essere adeguatamente curato ( o in tempo ) in una struttura italiana.

Se non viene concessa l’autorizzazione al trasferimento all’estero che cosa succede ?

Generalmente la procedura si ferma. Il C.R.R. deve sempre indicare un centro alternativo in Italia presso il quale l’assistito possa essere curato adeguatamente p tempestivamente.
Se viene concessa l’autorizzazione al trasferimento in un centro estero che cosa succede ? Bisogna distinguere tra paesi CEE o extra CEE:
Nei Paesi Cee la ASL rilascia il modello E112 che l'assistito presenterà direttamente alla struttura estera, affinchè l’onere ospedaliero venga addebitato eventualmente al Servizio Sanitario Nazionale. Rimangono a carico dell’assistito spese di viaggi e ticket sanitari, per le quali può essere chiesto un rimborso, che verrà concesso previa valutazione di una Commissione Regionale (C.R.).
La C.R. concede il rimborso se queste spese sono particolarmente elevate in relazione alla situazione socio-economica della famiglia.
La ASL rilascia il modello E112 che l’assistito presenterà direttamente alla struttura estera, affinchè l’onere ospedaliero venga addebitato eventualmente al Servizio Sanitario Nazionale.
Rimangono a carico dell’assistito spese di viaggi e ticket sanitari, per le quali può essere chiesto un rimborso, che verrà concesso previa valutazione di una Commissione Regionale (C.R.).
La C.R. concede il rimborso se queste spese sono particolarmente elevate in relazione alla situazione socio-economica della famiglia.
Nei Paesi Extracee l’assistito pagherà direttamente al centro estero, ma al rientro in Italia potrà ottenere un rimborso pari all’80% delle spese sanitarie e di viaggio, presentando le fatture quietanzate e le ricevute.
Sul rimanente 20% può essere chiesto un rimborso, previa valutazione di una Commissione Regionale.
La C.R. concede l’ulteriore rimborso se le spese rimaste a carico sono particolarmente elevate in relazione alla situazione socio-economica della famiglia.
Quali sono le spese rimborsabili ? Sono le spese di carattere sanitario, le prestazioni libero professionali, il trasporto dell’assistito e le spese di viaggio, mentre rimangono a completo carico le spese di soggiorno.
È possibile ottenere un acconto prima del trasferimento all’estero ? Sì, la ASL può concedere un acconto fino al 70% del rimborso previsto.
Solo in caso di ricovero in paesi extra CEE, o comunque in assistenza indiretta, tale acconto viene concesso dopo una valutazione delle condizioni economiche-familiari dell’assistito.
Se un cittadino italiano si reca all’estero d’urgenza per farsi curare, senza aver attenuto la preventiva autorizzazione, può ottenere il rimborso ?

In questi casi il cittadino italiano può ottenere il rimborso a posteriori solo se risulta che abbia attivato, prima di partire, la procedura per ottenere l’autorizzazione (domanda alla ASL, iscrizione nelle liste d’attesa italiane per effettuare l’intervento, etc.).

ATTENZIONE: la domanda di rimborso deve essere presentata alla ASL competente entro tre mesi dalla effettuazione dell’ultima spesa!

Un cittadino italiano che si trova all’estero per turismo ed è costretto a ricoverarsi può ottenere il rimborso ?

In questi casi il cittadino italiano non ha diritto ad alcun rimborso a meno che non esista un accordo particolare (convenzione) con lo Stato dove è avvenuto il ricovero oppure appartenga a categorie particolari

(DPR 618 DEL 1980).

 

 

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