Associazione ARTIMESTIERI - San Donato Milanese
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STATUTO
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Art. 1 - Denominazione e sede
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E' costituita l'Associazione " Arti e
Mestieri" con sede in San Donato Milanese. Detta Associazione opererà
prevalentemente sul territorio cittadino.
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Art. 2 - Durata
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La durata dell'Associazione è illimitata.
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Art. 3 - Scopi dell'Associazione
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3.1 L'Associazione "Arti e mestieri" non ha fini di lucro, intende
essere retta e regolata dalle norme del Codice Civile ed operare nell'ambito del
D.L. 460 del 4.12.97 e sue successive modifiche ed integrazioni.
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3.2 L'associazione si dà i seguenti scopi:
i) promuovere le attività artigianali ed artistiche per le
quali l'attività manuale di laboratorio risulti preponderante;
ii) recuperare e praticare le conoscenze e le attitudini di
origine artigianale ed artistica, attualmente disperse nel tessuto sociale
cittadino, in quanto patrimonio collettivo della tradizione e della cultura
locali da salvaguardare;
iii) creare un luogo fisico di riferimento, aperto ai
cittadini, per quel tipo di hobbistica e tempo libero che richiedono
un'attività di laboratorio.
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Art. 4 - Obiettivi ed organizzazione
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4.1 L'Associazione intende realizzare i propri
scopi tramite la confluenza in laboratorio di più soggetti, denominati Soci
Effettivi, con intenti e competenze diversificati, in modo da stimolare
l'interscambio di idee e tecniche esecutive fra le diverse arti e mestieri. La
qualità e la quantità delle arti e dei mestieri oggetto dell'Associazione
potrà essere codificata in un regolamento attuativo, a cura del Consiglio
Direttivo, in quanto espressione diretta delle competenze dei Soci Effettivi e
dello spazio fisico disponibile in laboratorio.
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4.2 Per il conseguimento degli scopi sociali di
cui all'Art.3, l'Associazione intende dar vita a tutte le iniziative culturali,
promozionali, di cooperazione, di consulenza e d'assistenza utili al
perseguimento di detti scopi.
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Art. 5 - Patrimonio ed esercizio sociale
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5.1 Costituiscono patrimonio dell'Associazione:
i) i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà
dell'Associazione;
ii) la denominazione ed il marchio dell'Associazione.
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5.2 I soci che recedono non possono vantare
diritti sul patrimonio sociale.
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5.3 Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
i) dalle quote di iscrizione dei Soci nella misura fissata
dal Consiglio Direttivo;
ii) da eventuali contributi straordinari, deliberati dal
Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative;
iii) da versamenti volontari degli associati;
iv) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,
istituti di credito e da enti o privati in genere, anche a seguito della
stipulazione di convenzioni per la fornitura di servizi o di opere collettive;
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5.4 L'esercizio finanziario dell'Associazione
ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta
giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo
il bilancio consuntivo e preventivo.
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Art. 6 - Soci
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6.1 Sono soci le persone la cui domanda di
ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci si distinguono in:
i) Soci Effettivi: coloro che operano prevalentemente in
laboratorio;
ii) Soci Sostenitori: coloro che operano saltuariamente in
laboratorio.
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6.2 I Soci acquisiscono tale titolo in seguito
al versamento di una quota di iscrizione annuale, stabilita di anno in anno dal
Consiglio Direttivo, e alla presa d'atto del presente statuto.
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6.3 L'iscrizione dei Soci ha validità fino al
termine dell'esercizio finanziario.
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6.4 Tutti i soci godono degli stessi diritti e
partecipano alle assemblee con diritto di voto.
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6.5 L'appartenenza all'Associazione ha
carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto
e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
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6.6 La qualità di socio si perde:
i) per decesso;
ii) per dimissioni;
iii) per ritardato pagamento della quota associativa per
oltre un anno;
iv) per delibera d'esclusione del Consiglio Direttivo per
accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli
obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
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Art. 7 - Organi dell'Associazione
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Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:
i) L'Assemblea dei Soci
ii) Il Consiglio Direttivo
iii) Il Presidente
iv) Il Tesoriere.
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Art. 8 - Assemblea dei Soci
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L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano
dell'Associazione.
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8.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci, effettivi e sostenitori, che si
trovino in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascun socio,
effettivo e sostenitore, spetta un voto. E' ammesso l'intervento per delega da
conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni persona fisica non
può ricevere più di due deleghe.
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8.2 I Soci sono convocati in assemblea su
delibera del Consiglio Direttivo non meno di quindici giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea
sono comunicati ai soci per lettera o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo
riterrà opportuni.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede
straordinaria:
i) per decisione del Consiglio Direttivo
ii) su richiesta, indirizzata al presidente, di tanti soci
che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
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8.3 L'Assemblea provvede a designare, con
votazione palese o per acclamazione, il proprio Presidente e due scrutatori. Il
Presidente dell'Assemblea designa il Segretario dell'Assemblea.
Assemblea Ordinaria
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8.4 L'Assemblea Ordinaria viene convocata
almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, consuntivo e
preventivo, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
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8.5 L'Assemblea Ordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con l'intervento di più della metà dei soci
aventi diritto al voto, presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o
rappresentati.
La data di questa seconda sessione può essere fissata nello stesso avviso di
convocazione della prima.
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8.6 All'assemblea ordinaria spettano i seguenti
compiti:
i) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi
nonché sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
ii) eleggere gli organi sociali. Le votazioni per l'elezione
delle cariche sociali vengono effettuate a scrutinio segreto. Le altre votazioni
assembleari sono effettuate a scrutinio palese o, in casi particolari e su
decisione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale;
iii) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota
associativa ed eventuali contributi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
iv) deliberare sulle direttive d'ordine generale
dell'associazione e su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
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8.7 L'Assemblea Ordinaria delibera a
maggioranza, metà più uno, dei voti presenti e rappresentati.
Assemblea Straordinaria
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8.8 L'Assemblea Straordinaria è validamente
costituita quando sono presenti o rappresentati più della metà degli aventi
diritto al voto.
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8.9 L'Assemblea Straordinaria è convocata dal
Consiglio Direttivo con le modalità dell'Assemblea Ordinaria, per deliberare su
modifiche allo Statuto, scioglimento dell'Associazione, o quando lo ritenga
necessario, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata da parte di almeno
un decimo degli aventi diritto al voto; in questo ultimo caso la convocazione
deve avvenire entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
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8.10 L'Assemblea Straordinaria delibera con la
maggioranza dei due terzi dei voti presenti e rappresentati.
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8.11 I Soci riuniti in assemblea possono
modificare il presente Statuto, ma non possono alterare le finalità
dell'Associazione definite dal precedente Art.3.
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Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
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9.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in
particolare ha il compito di:
i) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive
dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
ii) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da
sottoporre all'Assemblea secondo le proposte del presidente;
iii) deliberare sulle spese, sugli acquisti, sulle
convenzioni e su qualsiasi altra operazione di spesa per il conseguimento
dell'oggetto sociale;
iv) predisporre ed approvare il programma di attività
annuale e dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al sua esame dal
presidente;
v) richiedere ed accettare contributi da soggetti privati e
pubblici;
vi) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione
dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di
ciascun socio e deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei
soci;
vii) deliberare sull'adesione e partecipazione
dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano
l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere
tra i soci.
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9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 5
membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci per la durata di 2 anni e
comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali.
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9.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le
volte che il Presidente lo ritenga necessario o se ne sia fatta richiesta da
almeno 2 dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, dietro
convocazione scritta trasmessa per lettera o con altri mezzi che il Presidente
riterrà opportuni. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza
effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
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9.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un consigliere designato tra
i presenti.
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9.5 Alle riunioni del Consiglio Direttivo
dovrà essere sempre invitato il Tesoriere il quale svolgerà soltanto funzioni
consultive.
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9.6 Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio
delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni
consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non
soci.
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Art. 10 - Il Presidente
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10.1 Il Presidente rappresenta legalmente
l'Associazione nei confronti dei terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti
dallo Statuto, quelli che il Consiglio Direttivo può attribuirgli. Egli è
garante del rispetto dello Statuto e del perseguimento dei fini istituzionali
dell'Associazione.
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10.2 Il Presidente ha la responsabilità della
gestione del patrimonio dell'Associazione; inoltre cura la normale
amministrazione, l'apertura o chiusura di conti bancari ed i prelevamenti dei
conti correnti, con facoltà di delegare il Tesoriere allo svolgimento di queste
attività.
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10.3 Il Presidente può delegare ad uno o più
consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
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10.4 Il Presidente è eletto dall'Assemblea
ordinaria dei soci; dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; in caso di dimissioni o
di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea
ordinaria.
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Art. 11 - Il Tesoriere
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11.1 Il Tesoriere sovrintende all'andamento
economico e finanziario dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e
del Consiglio Direttivo, riferendone agli stessi.
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11.2 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea
ordinaria, dura in carica per 2 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche sociali.
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Art. 12 - Norme finali e generali
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12.1 Rimborsi spese - compensi: a tutti gli
Organi Sociali ed ai collaboratori volontari non competono compensi di alcun
genere, ma solo rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e
comunque in misura non superiore all'effettivo esborso sostenuto dal socio o
collaboratore.
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12.2 Scioglimento: in caso di scioglimento
dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i
poteri; il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad un'altra associazione
senza fini di lucro e con finalità analoghe.
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12.3 Regolamento: particolari norme interne e
di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con
regolamento attuativo da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
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12.4 Per tutto quanto non è previsto dal
presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano.
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